Ricetta elettronica veterinaria: non servono firma e timbro del medico veterinario
Il ministero della Salute ha fornito una serie di chiarimenti in materia di completa digitalizzazione della Ricetta veterinaria elettronica (Rev). In una nota diramata il 5 agosto 2024, richiamando una nota del 5 agosto 2022, il Dicastero ha specificato che la Ricetta elettronica veterinaria contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e pertanto è da considerarsi valida la prescrizione emessa tramite il Sistema informativo nazionale della farmacosorveglianza. Ciò, si legge nel documento, «estendendo di fatto ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope le regole già applicate per la prescrizione di tutte le altre categorie di medicinali veterinari e no, utilizzati negli animali».
Identificazione univoca del medico veterinario
Il Ministero ha così ribadito che la ricetta veterinaria elettronica non necessita né di firma né di timbro da parte del medico veterinario per le successive operazioni di erogazione. Tali adempimenti «sono superati dall’identificazione univoca del medico veterinario, direttamente dal sistema informativo di tracciabilità, attraverso il numero di iscrizione registrato all’albo professionale degli ordini provinciali». La completa digitalizzazione della Rev ha semplificato notevolmente il processo di prescrizione e dispensazione dei medicinali veterinari, riducendo gli oneri burocratici a carico dei medici veterinari e garantendo al contempo la tracciabilità delle prescrizioni.